martedì 26 gennaio 2010

PIANO CASA - SICILIA - Il testo licenziato dalla commissione territorio ed ambiente all'assemblea regionale siciliana

DISEGNO DI LEGGE N. 459-386-209-394-404/A

RELAZIONE DELLA IV COMMISSIONE LEGISLATIVA

Presentata il 21 gennaio 2010


Onorevoli colleghi,

la presente iniziativa legislativa trae origine dal
dibattito sviluppatosi nei mesi scorsi in merito alla
possibilità di rilanciare l'attività edilizia con
interventi normativi di semplificazione e
agevolazione, al fine di contrastare gli effetti di
una crisi sempre più avvertita anche in Sicilia nel
comparto edilizio. Contestualmente la proposta
normativa si propone di migliorare il patrimonio
edilizio esistente e la qualità abitativa degli
immobili, favorendo, altresì, l'utilizzo di soluzioni
tecnologiche ecosostenibili, tra cui l'utilizzo delle
fonti di energia rinnovabile e delle tecniche
costruttive della bioedilizia.

Si compone di n. 12 articoli, oltre alla norma
finale di entrata in vigore.

L'articolo 1 introduce le finalità dell'iniziativa
legislativa, che si propone di promuovere interventi
edilizi per migliorare la qualità abitativa e favorire
la diffusione di soluzioni tecnologiche
ecosostenibili, nonché la riduzione del rischio
sismico ed idrogeologico.

L'articolo 2 prevede la possibilità di ampliare gli
edifici esistenti, ultimati entro il 31 dicembre 2008
nei limiti del 20 per cento del volume esistente, se
destinati ad uso residenziale con tipologia
unifamiliare o bifamiliare.

L'incremento di volumi e superficie nei limiti del
20 per cento delle costruzioni non può, comunque,
eccedere complessivamente il limite di 150 metri cubi
della relativa volumetria, restando fermo il rispetto
della legislazione vincolistica riguardante i limiti
di altezze massime, il numero di piani e di stanze che
gli strumenti urbanistici richiedono. A tali benefici
si può accedere solo se gli edifici siano stati
realizzati legittimamente, restando esclusi quelli che
hanno usufruito del condono edilizio.

La localizzazione del corpo aggiuntivo può essere
realizzata sia in adiacenza che in sopraelevazione,
purché le condizioni statiche dell'immobile lo
consentano.

L'articolo 3 introduce una misura di sostituzione e
di rinnovamento del patrimonio edilizio, consentendo
la demolizione e la conseguente ricostruzione con
ampliamento di edifici residenziali ovvero destinati
ad attività produttive, realizzati anteriormente al 31
marzo 2003.

La misura dell'ampliamento è in tal modo introdotta:
fino al 35 per cento del volume degli edifici
residenziali e fino al 25 per cento della superficie
coperta per gli edifici adibiti ad attività
produttive.

Viene, però, imposto l'obbligo di utilizzare le
tecniche costruttive della bioedilizia, la cui
definizione viene demandata ad un successivo decreto
dell'Assessore regionale per le infrastrutture e
mobilità.

In tal modo sarà possibile ricostruire immobili
anche abbandonati o fatiscenti, rispettando tutti gli
odierni standard qualitativi, igienico-sanitari,
architettonici, energetici, tecnologici e di sicurezza
impiantistica ed antisismica.

L'articolo prevede la possibilità di realizzare
interventi di demolizione e integrale ricostruzione
anche su area diversa da quella originariamente
occupata dal fabbricato, sempre che sia a ciò
destinata dagli strumenti urbanistici, e che l'area
originariamente occupata dal fabbricato demolito venga
destinata a verde privato o a parcheggi pertinenziali
all'immobile stesso.

I suddetti interventi possono derogare alle
disposizioni degli strumenti urbanistici comunali,
purché rispettino la normativa sulle distanze dettata
dal codice civile.
L'articolo 4 disciplina il regime degli oneri
concessori dovuti dai proprietari per gli interventi
edilizi di cui agli articoli 2 e 3.

E' previsto che, in caso di ampliamento di volume o
della superficie coperta, gli oneri siano commisurati
al solo ampliamento ridotto del 20 per cento. Nell'
ipotesi di edificio o unità immobiliari destinati a
prima abitazione del proprietario, la riduzione è pari
al 30 per cento.

Analogamente, anche nel caso dell'articolo 3, gli
oneri sono determinati in ragione dell' 50 per cento
sul totale. I fondi vengono iscritti in un apposito
capitolo destinato alla riqualificazione del
patrimonio edilizio comunale ed all'attuazione di
interventi per il verde pubblico.

L'articolo 5 prevede che i comuni istituiscano ed
aggiornino un elenco degli ampliamenti autorizzati ai
sensi degli articoli 2 e 3, onde consentire di
verificare e quindi impedire il sovrapporsi su uno
stesso immobile di più interventi di ampliamento o di
demolizione e ricostruzione proibiti dal comma 2 del
medesimo articolo.

L'articolo 6 prescrive per gli interventi edilizi il
rilascio del titolo abilitativo della concessione
edilizia. Disciplina altresì le modalità di
presentazione delle istanze per la realizzazione degli
interventi edilizi e la relativa istruttoria
procedimentale, in una ottica di semplificazione e
snellimento delle procedure.

In particolare, le istanze per realizzare gli
interventi devono essere presentate entro il termine
di ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore
della legge e corredate dalla documentazione atta a
dimostrare che l'edificio oggetto di intervento sia
stato realizzato nel rispetto della normativa
urbanistica vigente al momento della sua
realizzazione.

Al fine di salvaguardare l'autonomia dei comuni in
ordine alle scelte urbanistiche sull'assetto del
proprio territorio, è previsto che i comuni medesimi,
entro il termine di centoventi giorni dalla data di
entrata in vigore della legge, possano escludere la
possibilità di realizzare gli interventi edilizi di
cui agli articoli 2 e 3, in relazione a specifici
immobili o zone del proprio territorio, sulla base di
specifiche valutazioni o ragioni di carattere
urbanistico, paesaggistico e ambientale.

In merito alla fase istruttoria dei progetti, gli
organi competenti devono procedere ad esprimere il
proprio parere o nulla-osta in base all'ordine
cronologico di presentazione dell'istanza entro
novanta giorni. Qualora i comuni abbiano carenza di
personale possono procedere alla stipula di contratti
di lavoro con professionisti, al fine di garantire
l'espletamento di tutte le procedure.

L'articolo 7 favorisce la diffusione dei moderni
sistemi di sicurezza sismica, i cosiddetti dissipatori
sismici, prevedendo una riduzione sul contributo degli
oneri di costruzione, sia per le costruzioni nuove che
per interventi sul patrimonio edilizio esistente.

L'articolo 8 fissa un limite massimo all'altezza dei
tabelloni pubblicitari da collocarsi sulle coperture
degli edifici ricadenti nelle zone B' degli strumenti
urbanistici, vietando al contempo la collocazione di
cartellonistica sulle coperture degli edifici
ricadenti nelle zone A' degli strumenti urbanistici.
L'articolo 9 disciplina che la chiusura di terrazze
di collegamento oppure di terrazze non superiori a
metri quadrati 50 e/o la copertura di spazi interni
con strutture precarie, possano essere recuperate a
fini abitativi, previa denuncia di inizio attività.

L'articolo 10 favorisce la realizzazione di aree a
verde pubblico e parcheggi, prevedendo che all'interno
dei centri urbani, nelle zone indicate come verde
agricolo ovvero verde pubblico, i privati possano
eseguire opere sotterranee destinate a parcheggio.
Condizione indefettibile affinché ciò sia consentito è
la cessione gratuita al comune della relativa area di
superficie, trasformata in verde pubblico. Per la
realizzazione di tali opere non è previsto alcun onere
concessorio ed il provvedimento non soggiace alla
procedura di liberalizzazione del c.d. silenzio-
assenso.

L'articolo 11 recepisce le disposizioni previste nel
c.d. protocollo Itaca 2009, che stabilisce gli
standard che gli edifici devono avere al fine di
raggiungere un risparmio energetico. Si attribuisce
alla Regione il compito di attivare la procedura
mediante la quale si può ottenere la registrazione di
un marchio di qualità ambientale ed energetica, che
certifichi il rispetto delle regole in materia di
rendimento energetico degli edifici. In ossequio al
principio di trasparenza, i comuni devono prevedere
l'istituzione di un apposito registro che contenga
l'elenco degli edifici che godono della certificazione
energetica.

L'articolo 12, al comma 1, ricomprende nell'ambito
di intervento del legislatore anche gli edifici
soggetti a specifiche forme di tutela, facendo salvo
in ogni caso il rispetto della vigente normativa per
il rilascio delle autorizzazioni. Il comma 2 del
medesimo articolo impone delle limitazioni in ordine
alle aree in cui le opere di ampliamento e rinnovo non
possano essere consentite. Tra queste vi rientrano le
aree assoggettate al vincolo di inedificabilità
assoluta, le zone demaniali, destinate a parchi o
riserve, di pregio artistico e quelle individuate come
soggette a rischio idrogeologico.

In considerazione della grande rilevanza della
materia trattata dal presente disegno di legge, si
auspica l'approvazione da parte dell'Assemblea.

---0---


DISEGNO DI LEGGE DELLA IV COMMISSIONE

Norme per il sostegno dell'attività edilizia
e la riqualificazione del patrimonio edilizio

Art. 1.
Finalità

1. La Regione promuove misure per il sostegno del
settore edilizio attraverso interventi finalizzati al
miglioramento della qualità abitativa, per preservare,
mantenere, ricostituire e rivitalizzare il patrimonio
edilizio, nonché per diminuire il rischio sismico e
idrogeologico, per migliorare l'efficienza energetica,
nonché per favorire l'utilizzo delle fonti di energia
rinnovabile e delle tecniche costruttive della
bioedilizia.


Art. 2.
Interventi edilizi di ampliamento degli edifici
esistenti

1. Per le finalità di cui all'articolo 1 è
consentito l'ampliamento degli edifici esistenti
destinati ad uso residenziale con tipologia
unifamiliare o bifamiliare, ultimati entro la data del
31 dicembre 2008, purché siano stati realizzati sulla
base di un regolare titolo autorizzativo, siano in
regola dal punto di vista catastale e purché al
momento del rilascio del titolo abilitativo siano in
regola con il pagamento della TARSU o della TIA e
dell'ICI alla data del 31 dicembre 2008. L'ampliamento
è consentito nei limiti del 20 per cento del volume
esistente, a condizione che venga eseguito un progetto
unitario di riqualificazione dell'intero immobile che
preveda il rifacimento dei prospetti.

2. I nuovi volumi realizzati ai sensi del presente
articolo non possono eccedere complessivamente il
limite di metri cubi 150 della volumetria residenziale
esistente per l'intero corpo di fabbrica.

3. Gli interventi di cui al comma 1 sono ammessi nei
limiti di altezze massime, numero di piani e di stanze
previste dagli strumenti urbanistici e da norme di
legge.

4. Gli ampliamenti sono consentiti a condizione che
la realizzazione comporti una certificata diminuzione,
riferita alla porzione di edificio esistente,
superiore al 10 per cento del fabbisogno annuo di
energia primaria per la climatizzazione invernale.

5. Gli interventi possono riguardare esclusivamente
edifici legittimamente realizzati. Sono esclusi gli
immobili che hanno usufruito di condono edilizio.

6. L' ampliamento è realizzabile in adiacenza a
fabbricati esistenti sullo stesso livello di piano e/o
in sopraelevazione, anche con un corpo edilizio
separato.

7. L'ampliamento in sopraelevazione è consentito
esclusivamente quale recupero ad uso abitativo, anche
con eventuale ampliamento dello stesso livello di
volumi accessori e/o pertinenziali già regolarmente
realizzati alla data del 31 dicembre 2008.

8. Gli interventi sono subordinati alle verifiche
sulle condizioni statiche dell'intero edificio ed
all'eventuale adeguamento strutturale in caso di
mancato rispetto dei vigenti criteri di sicurezza
antisismica.

Art. 3.
Interventi per favorire il rinnovamento del patrimonio
edilizio esistente

1. La Regione promuove la sostituzione e il
rinnovamento del patrimonio edilizio esistente
mediante la demolizione e ricostruzione degli edifici
residenziali o destinati ad attività produttive,
ultimati anteriormente alla data del 31 marzo 2003,
che non risultino adeguati agli attuali standard
qualitativi, igienico-sanitari, energetici,
tecnologici, di sicurezza o alla normativa in materia
di fasce di inedificabilità e di distanze tra edifici,
dalle strade e dai confini.

2. Gli interventi di cui al comma l possono
riguardare edifici legittimamente realizzati nonché
quelli oggetto di condono edilizio, a condizione che
sia stata rilasciata la concessione edilizia in
sanatoria, anche ai sensi dell'articolo 17 della legge
regionale 16 aprile 2003, n. 4 e successive modifiche
ed integrazioni, purché rispettino la normativa
vigente all'epoca di realizzazione, siano in regola
dal punto di vista catastale e purché al momento del
rilascio del titolo abilitativo siano in regola con il
pagamento della TARSU o della TIA e dell'ICI alla data
del 31 dicembre 2008.

3. Al fine di favorire la realizzazione degli
interventi, sono consentiti interventi di integrale
demolizione e ricostruzione, anche su area di sedime
diversa, ricadente all'interno della stessa area di
proprietà, purché non interessino aree per
attrezzature discendenti dallo strumento urbanistico
vigente o adottato o aree gravate da vincoli di
inedificabilità previsti dalla vigente normativa
statale o regionale.

4. Gli interventi possono prevedere aumenti fino al
35 per cento del volume autorizzato e/o condonato per
gli edifici ad uso residenziale, e fino al 25 per
cento della superficie coperta autorizzata e/o
condonata per quelli adibiti ad attività produttive,
con obbligo di utilizzare le tecniche costruttive
della bioedilizia.

5. Gli interventi sono ammessi in deroga alle
previsioni degli strumenti urbanistici comunali,
purché nel rispetto delle distanze minime stabilite da
norme legislative vigenti ed in conformità alla
normativa antisismica.

6. Nel caso di ricostruzione dell'edificio su area
di sedime diversa, all'interno della stessa area di
proprietà, la superficie originariamente occupata dal
fabbricato demolito deve essere sistemata a verde
privato e/o prevedere parcheggi a servizio dello
stesso, nel rispetto di eventuali vincoli esistenti,
con apposizione di vincolo di inedificabilità. In ogni
caso la superficie originariamente occupata dal
fabbricato deve essere sistemata con materiali e
tecniche che garantiscano la permeabilità del terreno.

7. Gli immobili oggetto degli interventi di cui al
presente articolo mantengono la destinazione
urbanistica preesistente, fatti salvi i cambi di
destinazione d'uso autorizzati dai comuni.

8. Gli interventi sono subordinati all'esistenza o
all' adeguamento da parte dei richiedenti, di rete
idrica, rete fognaria, illuminazione pubblica e
viabilità.

9. Con decreto dell'Assessore regionale per le
infrastrutture e la mobilità, emanato entro novanta
giorni dalla pubblicazione della presente legge, sono
definite le caratteristiche tecniche per gli
interventi di bioedilizia di cui al comma 4.

Art. 4.
Oneri concessori

1. Per gli interventi di cui all'articolo 2, gli
oneri concessori sono commisurati al solo ampliamento
ridotto del 20 per cento. La riduzione è pari al 30
per cento nell'ipotesi di edificio o unità immobiliari
destinati a prima abitazione del proprietario o
dell'avente titolo.

2. Per gli interventi di cui all'articolo 3, gli
oneri concessori sono determinati in ragione del 50
per cento.

3. I comuni costituiscono nel proprio bilancio
apposito capitolo di spesa con destinazione vincolata,
ove far confluire gli oneri di concessione incamerati
in attuazione della presente legge.

4. Le somme iscritte nel capitolo istituito ai sensi
del comma 3 sono finalizzate esclusivamente alla
riqualificazione, messa in sicurezza, risparmio idrico
ed energetico del patrimonio edilizio comunale e alla
realizzazione di aree a verde pubblico. Per le
predette finalità ogni anno i comuni, in sede di
approvazione dei bilanci di previsione, qualora
risultino iscritte delle somme nel capitolo di cui al
comma 3, presentano e realizzano appositi progetti,
distinti per le diverse categorie di interventi di cui
al presente comma.

Art. 5.
Elenchi

1. I comuni istituiscono e aggiornano l'elenco degli
interventi autorizzati ai sensi della presente legge.

2. Gli interventi possono essere autorizzati una
sola volta ed alternativamente sul medesimo immobile.

Art. 6.
Semplificazione e snellimento delle procedure

1. Gli interventi di cui agli articoli 2 e 3 sono
subordinati al rilascio della concessione edilizia
prevista dall'articolo 36 della legge regionale 27
dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche e
integrazioni.

2. Le istanze relative agli interventi sono
presentate entro ventiquattro mesi dal termine fissato
al comma 4 e sono corredate, a pena di
inammissibilità, dal titolo autorizzativo relativo
all'immobile oggetto di intervento, rilasciato o
concretizzatosi antecedentemente alla data di
presentazione dell'istanza. Per gli immobili
realizzati antecedentemente all'entrata in vigore
della legge 17 agosto 1942, n. 1150 o prima dell'1
settembre 1968, purché ricadenti questi ultimi
all'esterno della perimetrazione dei centri urbani,
l'istanza è corredata, in alternativa al titolo
autorizzativo, da una perizia giurata, redatta da un
professionista abilitato, che attesti l'epoca di
realizzazione dell' immobile.

3. L'istanza è corredata da quietanza di versamento
delle spese di istruttoria, il cui ammontare
complessivo e la cui articolazione temporale sono
stabiliti da ciascun comune con determina sindacale
emanata entro sessanta giorni dalla data di
pubblicazione della presente legge.

4. I comuni, con delibera consiliare, entro il
termine di centoventi giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, possono motivatamente
escludere o limitare l'applicabilità delle norme di
cui agli articoli 2 e 3 ad immobili o zone del proprio
territorio o imporre limitazioni e modalità
applicative, sulla base di specifiche ragioni di
carattere urbanistico, paesaggistico e ambientale.

5. Nell'istruttoria dei progetti di cui alla
presente legge, i comuni e gli enti chiamati ad
esprimere il proprio parere o nulla osta, procedono
esclusivamente in base all'ordine cronologico e, ai
fini del rilascio del relativo titolo autorizzativo,
possono interrompere i termini una sola volta. Gli
stessi enti rilasciano il titolo autorizzativo, entro
il termine perentorio di novanta giorni dalla
presentazione dell'istanza, fatta salva l'eventuale
interruzione dei termini.

6. In presenza di accertate carenze di personale
negli uffici tecnici, i comuni possono procedere alla
stipula di contratti di lavoro autonomo, di natura
occasionale o di collaborazione coordinata e
continuativa a progetto con professionisti iscritti
agli albi degli ingegneri o degli architetti, dei
geometri e dei periti edili, per l'espletamento di
tutti gli adempimenti previsti per l'attuazione degli
interventi di cui agli articoli 2 e 3. Agli oneri di
cui al presente comma i comuni provvedono
esclusivamente con le entrate derivanti dal comma 3.

Art. 7.
Misure di prevenzione sismica

l. L'adozione di sistemi di isolamento e/o
dissipazione sismica nelle nuove costruzioni comporta
una riduzione pari al 20 per cento degli oneri
concessori previsti dagli articoli 5 e 6 della legge
28 gennaio 1977, n. 10. La medesima riduzione si
applica anche nel caso di adozione di tali sistemi
nell'ambito di interventi sul patrimonio edilizio
esistente.

2. Il direttore dei lavori comunica al comune in
forma di dichiarazione sostitutiva, anche
contestualmente all'inizio dei lavori, l'utilizzo di
sistemi di isolamento e/o dissipazione sismica,
comunicando altresì gli estremi del deposito
all'ufficio del Genio Civile e del relativo nulla osta
ai sensi della legge 2 febbraio 1974, n. 64.

Art. 8.
Norme finalizzate al rispetto del decoro urbano

1. Ai fini del rispetto del decoro urbano e della
riduzione dell'impatto architettonico sul patrimonio
edilizio esistente, è fatto divieto di collocare
cartellonistica pubblicitaria di qualunque tipo, sia
fissa che amovibile, sulle coperture a terrazza e/o a
tetto ricadenti in zona omogenea classificata A'
dallo strumento urbanistico vigente.

2. Nelle zone omogenee classificate B' dallo
strumento urbanistico vigente, è consentita la
collocazione della cartellonistica pubblicitaria, a
condizione che l'altezza complessiva del cartellone
dalla linea di gronda o dal piano di calpestio del
lastrico solare non sia superiore a tre metri.

Art. 9.
Norme in favore del recupero abitativo

1. Le opere realizzate ai sensi di quanto previsto
dall'articolo 20 della legge regionale 16 aprile 2003,
n. 4 e successive modifiche ed integrazioni, possono
essere recuperate ai fini abitativi.

2. Il recupero può essere eseguito, previa denunzia
di inizio di attività, mediante l'esecuzione di opere
interne e/o mutamento di destinazione d'uso e nel
rispetto delle norme igienico-sanitarie.

Art. 10.
Misure compensative per favorire la realizzazione
di aree a verde pubblico e parcheggi

1. In tutte le aree di proprietà privata, per le
quali lo strumento urbanistico vigente preveda la
destinazione di verde pubblico, sia di quartiere che
territoriale, ed anche nelle zone agricole purché
ricadenti all' interno della perimetrazione dei centri
urbani, è consentita la realizzazione, da parte dei
privati, di uno o più piani interrati di proprietà
privata, destinati esclusivamente a parcheggio, a
condizione che venga realizzato in superficie il verde
pubblico da cedere gratuitamente al comune.

2. Gli interventi di cui al comma 1 possono essere
attuati anche parzialmente, per singoli lotti.

3. Quanto previsto dal presente articolo si attua
con le seguenti condizioni e modalità:

a) l'altezza di interpiano non sia superiore a metri
3,5 e tutti i piani siano interrati su tutti i fronti,
con la sola esclusione delle rampe di accesso e di
eventuali scale ed impianti di servizio e/o di
emergenza;

b) la realizzazione del manufatto interrato sia tale
da consentire che le soprastanti opere a verde siano
eseguite secondo uno specifico progetto del verde che
preveda la piantumazione di alberi di alto fusto;

c) antecedentemente al rilascio della concessione
edilizia sia stipulato l'atto pubblico di obbligo alla
cessione gratuita dell'area a verde, di vincolo
permanente alla destinazione a parcheggio nonché
l'obbligo a realizzare le opere a verde come da
progetto. L'atto d'obbligo e la relativa trascrizione
costituiscono parte integrante della concessione
edilizia;

d) la mancata realizzazione delle opere a verde
entro sei mesi dalla ultimazione dei parcheggi
determina l'annullamento della concessione edilizia.
Il medesimo effetto consegue alla mancata
formalizzazione della cessione delle opere a verde
entro tre mesi dalla realizzazione delle opere stesse.
E' in ogni caso vietato l'utilizzo dei parcheggi prima
della avvenuta cessione delle aree a verde.

4. Per le opere di cui al presente articolo non si
applica la procedura di cui all'articolo 2 della legge
regionale 31 maggio 1994, n. 17.

5. Il rilascio della concessione edilizia per le
opere di cui al presente articolo è a titolo gratuito.
Art. 11.
Norme in materia di rendimento energetico degli edifici

1. Al fine di assicurare il rendimento energetico
degli edifici, per le nuove costruzioni trovano
applicazione le disposizioni del protocollo ITACA 2009
e successive modifiche e integrazioni.

2. La Regione, entro tre mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge, richiede, ai sensi
del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, la
registrazione di un marchio di qualità ambientale ed
energetica per gli edifici realizzati con i criteri di
cui alla presente legge, da esporre con apposita targa
all'esterno dell'edificio, sia pubblico che privato, a
fianco del numero civico.

3. I concessionari del marchio di qualità provvedono
alla corretta tenuta della targa esposta all'esterno
dell'edificio e alla documentazione a corredo.

4. I comuni istituiscono un registro contenente
l'elenco degli edifici che godono della certificazione
energetica e del relativo marchio. Gli elenchi sono
resi pubblici e sono pubblicati nei siti web di ogni
comune.

5. Entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, la Regione promuove una
Conferenza di servizi a cui partecipano le
Soprintendenze per i beni culturali e ambientali e la
rappresentanza dell'ANCI Sicilia, al fine di definire
i contenuti relativi alla realizzazione degli
interventi di installazione di impianti fotovoltaici
negli edifici ricadenti nei centri storici, mediante
l'esclusiva utilizzazione di impianti tecnologici
innovativi, a basso o nullo impatto ambientale.

Art. 12.
Ambito di applicazione

1. Le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3, in
deroga alle previsioni dei regolamenti edilizi e degli
strumenti urbanistici comunali, si applicano anche
agli edifici soggetti a specifiche forme di vincolo, a
condizione che gli interventi possano essere
autorizzati ai sensi della normativa vigente dagli
enti preposti alla tutela del vincolo stesso.

2. Gli interventi previsti dalla presente legge non
possono riguardare:

a) le zone di tutela naturalistica, il sistema
forestale e boschivo, gli invasi ed alvei di laghi,
bacini e corsi di acqua e le zone di tutela della
costa e dell'arenile, come perimetrati nel piano
territoriale paesistico regionale (PTPR) ovvero nei
piani provinciali e comunali che abbiano provveduto a
darne attuazione;

b) le zone interne alle aree A' e B' dei parchi
regionali e le aree delle riserve naturali, ad
esclusione dei territori ricompresi all'interno delle
zone D' dei parchi regionali e delle pre-riserve. Per
gli interventi realizzabili in detti ambiti i limiti
massimi di incremento volumetrico previsto sono
ridotti di un terzo. Detti interventi sono soggetti al
preventivo nulla osta dell'ente parco;

c) le fasce di rispetto dei territori costieri, dei
boschi, delle foreste e dei parchi archeologici;

d) le aree interessate da vincolo assoluto di
inedificabilità, salvo quanto previsto dall'articolo
10;

e) le zone del demanio statale, regionale,
provinciale e comunale;

f) gli immobili oggetto di condono edilizio nonché
di ordinanza di demolizione, salvo quanto previsto
dall'articolo 3;

g) gli immobili privati situati su aree demaniali di
proprietà dello Stato, Regione, provincia e comune;

h) gli immobili tutelati ai sensi di quanto
previsto dalla parte II del decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42, Codice dei beni culturali e del
paesaggio;

i) gli immobili privati ricadenti nelle aree a
pericolosità e/o rischio idrogeologico, elevato o
molto elevato, come classificate nel vigente Piano
stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico di cui
all'articolo 130 della legge regionale 3 maggio 2001,
n. 6;

j) le zone A' come definite e perimetrate dagli
strumenti urbanistici ai sensi di quanto previsto dal
decreto interministeriale 2 aprile 1968, n. 1444;

k) le aree di danno degli stabilimenti a rischio di
incidente rilevante, ricomprese in quelle ad elevato
rischio ambientale, qualora gli edifici risultino non
compatibili con i criteri di sicurezza definiti dal
decreto 9 maggio 2001 del Ministro dei lavori
pubblici.

Art. 13.
Entrata in vigore

1. La presente legge sarà pubblicata nella
Gazzetta ufficiale della Regione siciliana.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarla e di farla osservare come legge della
Regione

Nessun commento:

Posta un commento