mercoledì 25 marzo 2009

Studio in merito alla necessità di Certificato di Idoneità Statica per le leggi regionali 7/80 e 70/81

un mio studio in merito alla questione dei CIS applicabili alle Concessioni rilasciate ai sensi delle LL.RR 7/80 e 70/81 - (sull'argomento un ringraziamento all'Ing. Salvatore Pampallona che ha contribuito fattivamente a chiarire la questione con i Funzionari dell'Ufficio del Genio Civile).
La L.R 7/80 all'art 2. prevedeva che il rilascio della concessione edilizia in sanatoria poteva avvenire alla seguente condizione:
Il progetto, se necessario, dovrà essere sottoposto all' ufficio del Genio civile per quelle prescrizioni integrative ritenute indispensabili per la garanzia tecnico statica dell' immobile già costruito.
A tal fine se non ritenuto necessario, invece di sottoporre il progetto al genio civile lo si corredava di un'attestazione di stabilità dell'opera.
A questo punto la concessione edilizia veniva regolarmente rilasciata e con questa si concludeva un procedimento amministrativo. Di seguito la richiesta di certificato di abitabilità.
Il comune di Caltagirone per la predisposizione della concessione a quell'epoca utilizzava lo stesso prestampato in uso per la edificazione delle nuove costruzioni (quindi tra gli obblighi del concessionario la direzione lavori di tecnico qualificato , deposito calcoli collaudo etc). E' ovvio che tali condizioni generali non dovevano applicarsi ai casi di sanatoria. Così però iniziò “l'orientamento” del Comune di Caltagirone a chiedere il deposito tardivo dei calcoli ed il collaudo al fine del conseguimento del certificato di abitabilità. Tutto ciò ha creato non poche difficoltà ai cittadini interessati.
Con l'entrata in vigore della legge regionale 37/85 in recepimento della sanatoria nazionale legge 47/85 veniva abrogata la legge 7/80 ( art 39 LR 37/85).
Tutte le pratiche di sanatoria presentate ai sensi della legge regionale 7/80 e 70/81 dovevano essere integrate dei documenti previsti dalla legge 37/85 (art 26 LR 37/85).
A tal proposito al comma 6 dell'art 26 si scrive testualmente:
Sono fatte salve le domande e le relative documentazioni presentate per il conseguimento della sanatoria ai sensi della legge regionale 29 febbraio 1980, n. 7, così come modificata dalla legge regionale 18 aprile 1981, n. 70. La documentazione deve essere integrata da quanto previsto dalle lett. e ed f del precedente terzo comma entro la data del 30 novembre 1985, dalla certificazione redatta da un tecnico abilitato all' esercizio della professione attestante l' idoneità statica delle opere se esse superano i 450 metri cubi, nonchè dalla prova dell' eseguito versamento dell' oblazione nella misura prevista dal primo comma.
Quindi le domande di cui alla L.R. 7/80 e 70/81, al fine di potere essere trattate ai sensi della legge LR 37/85 dovevano essere integrate di versamenti e di certificato di idoneità statica, se dovuto. NON DI CERTIFICATO DI COLLAUDO , NEANCHE DI ATTESTAZIONE LEGGE 64/74 E 1086/71.
Ma alcune di queste istanze erano già state evase, con rilascio di concessione edilizia, prima dell'abrogazione della legge 7/80, prima della promulgazione della LR 37/85. E' pensabile che a chi ha ottenuto la concessione edilizia si applichi un procedimento amministrativo più gravoso (collaudo)rispetto a chi aveva presentato stesso tipo di istanza ma che non aveva ottenuto la concessione (CIS)? E' la stessa legge regionale 37/85 che ha previsto che per le pratiche 7/80 e 70/81 poteva acquisirsi il certificato di idoneità statica (se da definire). Mentre a dire il vero la legge 7/80 prevedeva, addirittura, il rilascio di concessione edilizia con un semplice attestato di stabilità.
Se proprio si vuole essere zelanti, per maggiore certezza, sembrerebbe corretto, per le pratiche 7/80 e 70/81 chiedere un certificato di idoneità statica. Ma mai e poi mai un deposito tardivo dei calcoli e collaudo. Il CIS va depositato poi nei modi previsti dalla legge e dalle circolari di settore(al Comune o al genio civile a seconda dei casi).
Alle medesime conclusioni è addivenuto lo stesso Ufficio del Genio Civile.
Con il deposito del certificato di idoneità statica si potrà conseguire il certificato di abitabilità o agibilità.

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